Come fare per...


Autocertificazioni
Cos'è

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.

Quando può essere utilizzata

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche, intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore

Chi può avvalersi dell'autocertificazione

Possono fare l’autocertificazione:

  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell’Unione Europea
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Che cosa si può certificare

Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive

  • La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)

Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. godimento dei diritti civili e politici;
  4. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  5. stato di famiglia;
  6. esistenza in vita;
  7. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  8. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  9. appartenenza ad ordini professionali;
  10. titoli di studio, esami sostenuti;
  11. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  12. reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  13. assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
  14. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  15. stato di disoccupazione;
  16. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  17. qualità di studente;
  18. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  19. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  20. situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  21. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  22. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  23. qualità di vivenza a carico;
  24. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  25. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Dichiarazioni non veritiere

Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Validità dell'autocertificazione

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.